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Ove il concessionario non ottemperi nel termine prefisso alle disposizioni impartite dall'autorita' di vigilanza, il Ministero delle comunicazioni, indipendentemente dai provvedimenti stabiliti dagli articoli 19 e 36, puo' escludere dalla circolazione le vetture che, a suo insindacabile giudizio, non presentino le necessario garanzie di sicurezza ed eventualmente puo' disporre la sospensione dell'esercizio o provvedere comunque per la sua prosecuzione in danno, avvalendosi anche degl'impianti o del materiale del concessionario.

Testo in vigore dal 18 dicembre 1939 al 30 novembre 1980

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-09-28;1822~art21 · fonte del testo