Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 novembre 1980 al 24 gennaio 2006. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 11 luglio 1980, n. 753.
Abrogato dal 30 novembre 1980
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Articolo abrogato dal d.p.r. 11 luglio 1980, n. 753.
Abrogato dal 30 novembre 1980
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 18 dicembre 1939 al 30 novembre 1980. 69 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Ove il concessionario non ottemperi nel termine prefisso alle disposizioni impartite dall'autorita' di vigilanza, il Ministero delle comunicazioni, indipendentemente dai provvedimenti stabiliti dagli articoli 19 e 36, puo' escludere dalla circolazione le vetture che, a suo insindacabile giudizio, non presentino le necessario garanzie di sicurezza ed eventualmente puo' disporre la sospensione dell'esercizio o provvedere comunque per la sua prosecuzione in danno, avvalendosi anche degl'impianti o del materiale del concessionario.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753
Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104, comma 1) l'abrogazione del presente articolo salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-09-28;1822~art21 · fonte del testo