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Il concessionario di autolinee e' tenuto ad eseguire i trasporti previsti senza accordare preferenze, tranne il caso di richieste in eccesso, nel quale devono essere preferiti i trasporti a maggiore distanza. In ogni caso avra' la precedenza il trasporto dei dispacci contenenti corrispondenza e giornali.

Testo in vigore dal 18 dicembre 1939 al 24 gennaio 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-09-28;1822~art28 · fonte del testo