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Il concessionario di autolinee e' tenuto ad eseguire i trasporti previsti senza accordare preferenze, tranne il caso di richieste in eccesso, nel quale devono essere preferiti i trasporti a maggiore distanza. In ogni caso avra' la precedenza il trasporto dei dispacci contenenti corrispondenza e giornali.
Testo in vigore dal 18 dicembre 1939 al 24 gennaio 2006
