Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 24 gennaio 2006 al 22 dicembre 2008. 107 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Durante la concessione non possono essere sequestrati da parte di terzi ne' ceduti dal concessionario, senza il preventivo consenso del Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automibili) i sussidi accordati per l'autoservizio.
tolto: Inoltre, senza il predetto consenso, da chiedersi sempre in via preventiva, non puo' comunque essere impedito al concessionario l'uso degl'impianti e delle vetture adibite all'autoservizio, ne' puo' il concessionario effettuarne l'alienazione.
tolto: Il divieto d'alienazione, per quanto riguarda le vetture, non e' opponibile ai terzi, nei rapporti privati fra loro e fra essi ed il concessionario, ove non ne sia stata fatta speciale menzione sul pubblico registro automobilistico e sul libretto di circolazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-09-28;1822~art25 · fonte del testo