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Oltre agli oneri per le assicurazioni obbligatorie, stabilite dalle leggi in vigore, i concessionari di autolinee pubbliche sono tenuti a provvedere alle assicurazioni contro gli incendi e per le responsabilita' civili, e, per quanto riguarda il trasporto degli effetti postali, all'assicurazione contro il furto, la manomissione e la dispersione degli effetti stessi.

Testo in vigore dal 18 dicembre 1939 al 24 gennaio 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-09-28;1822~art29 · fonte del testo