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[1]E' nulla la cessione della concessione di autolinee senza l'approvazione governativa.
[2]La cessione ad altri di ogni eventuale ragione dipendente dalla domanda di concessione, prima che la concessione medesima sia perfetta, equivale in ogni caso a semplice rinunzia alla domanda nei confronti dell'Amministrazione governativa.
Testo in vigore dal 18 dicembre 1939 al 14 settembre 1955
