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[1]((E' nulla la cessione della concessione di autolinee senza la approvazione dell'autorita' concedente.
[2]La cessione ad altri di ogni eventuale ragione dipendente dalla domanda di concessione, prima che la concessione medesima sia perfetta, equivale in ogni caso a semplice rinuncia alla domanda nei confronti dell'Amministrazione cui spetta accordare la concessione)).
Testo in vigore dal 14 settembre 1955 al 24 gennaio 2006
