Art. 17 — Contributi per l'artigianato e la pesca
Per il primo quinquennio di applicazione della presente legge, la. Cassa concede, con i limiti e le modalita' stabiliti dal piano di coordinamento, agli imprenditori artigiani operanti nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, tramite le Commissioni provinciali dell'artigianato, di cui all'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860, che si avvarranno dell'assistenza tecnica dell'E.N.A.P.I., i contributi di cui all'articolo 11 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e all'articolo 2 della legge 18 luglio 1959, n. 555. La Cassa inoltre, concede, per il primo quinquennio di applicazione della presente legge, con i limiti e le modalita' stabilite dal piano, ai pescatori singoli ed associati operanti nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, i contributi di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1957, n. 634. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 31 ottobre 1967, n. 1083
3La L. 31 ottobre 1967, n. 1083 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I contributi previsti dall'articolo 17 - secondo comma - della legge 26 giugno 1965, n. 717, si intendono concedibili alle cooperative di pescatori e ai loro consorzi, ed alle imprese di pesca, individuali e collettive."
Testo vigente dal 14 dicembre 1967
