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Quando nella presente legge ricorrono le espressioni: "sostanze stupefacenti" e: "sostanze psicotrope", esse devono intendersi relative anche alle preparazioni che le comprendono e loro derivati, di cui alle tabelle previste dall'articolo 12.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1975 al 3 marzo 1983

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urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art106 · fonte su Normattiva