titolo XII — DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
- Art. 103 — (Inasprimento delle pene pecuniarie) 1. Le pene pecuniarie previste nei titoli I, II, II, IV, V e VI della presente legge, già raddoppiate dall'articolo 113, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove non modificate dai precedenti articoli, sono moltiplicate per cinque
- Art. 104 — (Integrazione dell'articolo 362, secondo comma, del codice penale) 1. Nell'articolo 362, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: "a querela della persona offesa" sono aggiunte le seguenti: "ne' si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico"
- Art. 105 — (Modifica dell'articolo 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75) 1. All'articolo 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, dopo il numero 7 è aggiunto, in fine, il seguente numero: "7-bis) se il fatto è commesso ai danni di una persona tossicodipendente"
- Art. 106 — Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga
- Art. 107 — Contributi
- Art. 108 — Concessione di strutture
- Art. 109 — Concessione delle strutture degli enti locali
- Art. 110 — (Abrogazioni) 1. Sono abrogati la legge 22 ottobre 1954, n. 1041, ad eccezione dell'articolo 1 per quanto concerne l'uffico centrale stupefacenti, gli articoli 446, 447 e 729 del codice penale e ogni altra norma in contrasto con la presente legge