Art. 18 — Rinnovo delle autorizzazioni
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La domanda per ottenere il rinnovo delle autorizzazioni deve essere presentata, almeno tre mesi prima della scadenza, con la procedura stabilita per il rilascio delle singole autorizzazioni. Nei casi di decadenza di cui al quarto comma del precedente articolo, ai fini del rilascio della nuova autorizzazione, puo' essere ritenuta valida la documentazione relativa ai requisiti obiettivi rimasti invariati.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1975 al 3 marzo 1983
