Art. 23 — (Distruzione delle sostanze consegnate o messe a disposizione del Ministero della sanita) La distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope nei casi previsti dagli articoli 21, 22 e 80-bis è disposta con decreto del Ministro della sanità che ne stabilisce le modalità di attuazione e si avvale di idonee strutture pubbliche locali, ove esistenti, o nazionali. In tali casi il Ministro della sanità può, altresì, richiedere ai prefetti delle province interessate che venga assicurata adeguata assistenza da parte delle forze di polizia alle operazioni di distruzione. Il verbale relativo alle operazioni di cui al secondo comma è trasmesso al Ministero della sanità
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E' istituita presso il Ministero della sanita' la commissione per l'accertamento e la destinazione degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope confiscati o prelevati dalle partite d'importazione o comunque messi a disposizione del Ministero della sanita'. Detta commissione e' costituita con decreto del Ministro per la sanita' di triennio in triennio e scade il 31 dicembre del terzo anno.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1975 al 3 marzo 1983
