Presso ciascun ente o impresa, autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 12, devono essere dislocati uno o piu' sottufficiali o militari di truppa della guardia di finanza per il controllo della entrata e uscita delle sostanze stupefacenti o psicotrope nonche' per la sorveglianza a carattere continuativo durante i cicli di lavorazione. La vigilanza puo' essere disposta, su richiesta del Ministero della sanita' previa intesa con il comando generale della guardia di finanza, anche presso singoli enti o imprese autorizzati all'impiego di dette sostanze. Le istruzioni di servizio sono impartite dal comando generale della guardia di finanza in conformita' alle disposizioni di massima concertate, anche ai fini del coordinamento, col Ministero della sanita'. Le aziende, che fabbricano sostanze stupefacenti o psicotrope, hanno l'obbligo di mettere a disposizione dei militari addetti alla vigilanza presso lo stabilimento in locali idonei per lo svolgimento delle operazioni di controllo, adeguatamente attrezzati per i turni di riposo quando la lavorazione si svolga durante la notte. 2a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2a

La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.

Testo vigente dal 3 marzo 1983

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art34 · fonte su Normattiva