Art. 66 — Trasmissione di notizie e dati trimestrali
Gli enti e le imprese autorizzati a fabbricare sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 12 devono trasmettere al Ministero della sanita', entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre, un rapporto sulla natura e quantita' delle materie prime ricevute, di quelle utilizzate per la lavorazione, degli stupefacenti o sostanze psicotrope ricavati e di quelli venduti nel corso del trimestre precedente. In tale rapporto, per l'oppio grezzo, per le foglie e pasta di coca, deve essere indicato il titolo in principi attivi ad azione stupefacente. Il Ministero della sanita' puo', in qualsiasi momento, richiedere agli enti o alle imprese autorizzati alla fabbricazione, all'impiego e al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, notizie e dati che devono essere forniti entro il termine stabilito. Chiunque non ottemperi alle condizioni prescritte o non fornisca entro il termine stabilito le informazioni previste dal presente articolo e dal precedente articolo ovvero fornisca dati inesatti o incompleti, e' punito con l'ammenda da lire centomila ad un milione, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato. 2a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
2aLa Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.
Testo vigente dal 3 marzo 1983
