Art. 40 — Confezioni per la vendita
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Il Ministro per la sanita', sentito l'Istituto superiore di sanita', al momento dell'autorizzazione determina in rapporto alla loro composizione, indicazione terapeutica e posologia, le confezioni delle preparazioni contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope, che possono essere messe in commercio. Composizione, indicazioni terapeutiche, posologia ed eventuali controindicazioni devono essere riportate in modo inequivoco nel foglio illustrativo che accompagna la confezione.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1975 al 3 marzo 1983
