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Ai fini della vigilanza e dei controlli previsti dagli articoli precedenti i titolari delle autorizzazioni, nonche' i titolari o i direttori delle farmacie, sono tenuti ad esibire ai funzionari del Ministero della sanita' ed agli appartenenti alle forze di polizia tutti i documenti inerenti all'autorizzazione, alla gestione della coltivazione e vendita dei prodotti, alla fabbricazione, allo impiego, al commercio delle sostanze stupefacenti o psicotrope.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1975 al 3 marzo 1983

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