Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza
Art. 51 — Domanda per il permesso di importazione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 dicembre 1975 al 3 marzo 1983. Leggi il testo vigente →
Per ottenere il permesso di importazione, l'interessato e' tenuto a presentare domanda direttamente al Ministero della sanita' secondo le modalita' indicate con decreto del Ministro.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1975 al 3 marzo 1983
