Per ottenere il permesso di transito l'operatore e' tenuto a presentare domanda al Ministero della sanita' secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro. La domanda deve essere in ogni caso corredata:

  • a)dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorita' del Paese di destinazione;
  • b)dal permesso di esportazione rilasciato dalle competenti autorita' del Paese di provenienza. I documenti previsti alle lettere a) e b) del precedente comma possono essere esibiti in fotoriproduzione o in copia, purche' vidimati dalle competenti autorita' consolari italiane. Il transito e' ammesso soltanto tramite dogane di prima categoria. 2a
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2a

La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.

Testo vigente dal 3 marzo 1983

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art58 · fonte su Normattiva