Art. 67 — Perdita, smarrimento o sottrazione
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In caso di perdita, smarrimento o sottrazione dei registri, di loro parti o dei relativi documenti giustificativi, gli interessati, entro ventiquattro ore dalla constatazione devono farne denuncia scritta alla piu' vicina autorita' di pubblica sicurezza e darne comunicazione al Ministero della sanita'. Per le farmacie la comunicazione di cui al precedente comma deve essere fatta all'autorita' sanitaria locale, nella cui circoscrizione ha sede la farmacia.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1975 al 3 marzo 1983
