Art. 71-bis — Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu' delitti tra quelli previsti dall'articolo 71, chi promuove, costituisce, dirige, orgnizza o finanzia l'associazione e' punito per cio' solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o piu' o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanwe stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione e' armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non puo' essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilita' di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena e' aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 74. Se l'associazione e' costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 71, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta' a due terzi per che si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti
Testo vigente dal 11 luglio 1990
