capo I — DISPOSIZIONI PENALI
- Art. 70 — Attività illecite
- Art. 71 — Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
- Art. 71-bis — Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
- Art. 72 — Sanzioni amministrative
- Art. 72-bis — Provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Sanzioni penali in caso di inosservanza
- Art. 72-ter — Abbandono di siringhe
- Art. 72-quater — (Quantificazione delle sostanze) 1 Con decreto del Ministro della sanità da emanarsi previo parere dell'Istituto superiore di sanità sono determinati: a) le procedure diagnostiche e medico-legali per accertare l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicptrope; b) le metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle ventiquattro ore; c) i limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere. 2. Il decreto deve essere periodicamente aggiornato in relazione all'evoluzione delle conoscenze del settore
- Art. 73 — Agevolazioni dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope
- Art. 74 — Aggravanti specifiche
- Art. 74-bis — (Prestazioni di soccorso nel caso di pericolo di morte o lesioni dell'assuntore) 1. Quando l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope abbia cagionato la morte o lesioni personali dell'assuntore e taluno, per aver determinato o comunque agevolato l'uso di sostanze, debba risponderne ai sensi degli articoli 586, 589 o 590 del codice penale, le pene stabilite da tali articoli, nonché quelle stabilite per i reati previsti dalla presente legge eventualmente commessi nella predetta attività da determinazione o agevolazione, sono ridotte dalla metà a due terzi se il colpevole ha prestato assistenza alla persona offesa ed ha tempestivamente informato l'autorità sanitaria o di polizia
- Art. 75 — Associazione per delinquere
- Art. 76 — Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore
- Art. 77 — Prescrizioni abusive
- Art. 78 — (Divieto di propaganda pubblicitaria) 1.La propaganda pubblicitaria di sostanze o preparazioni comprese nelle tabelle previste dall'articolo 12, anche se effettuate in modo indiretto, è vietata. Non sono considerate propaganda le opere dell'ingegno non destinate alla pubblicità, tutelate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d'autore. 2. Il contravventore è punito con una sanzione amministrativa da lire dieci milioni, sempre che non ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 76. 3. Le somme di denaro ricavate dall'applicazione delle sanzioni di cui all comma 2 sono versate sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo 106
- Art. 79 — Pene accessorie
- Art. 80 — Detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope
- Art. 80-bis — (Destinazione delle sostanze confiscabili dal Ministro della sanita) Le sostanze stupefacenti o psicotrope che a norma dell'articolo precedente possono essere confiscate con decreto ministeriale sono immediatamente messe a disposizione del Ministero della sanità
- Art. 80-ter — (Destinazione delle sostanze sequestrate dall'autorità giudiziaria) L'autorità che effettua il sequestro deve darne immediata notizia al servizio centrale antidroga specificando l'entità ed il tipo di sostanze sequestrate. Quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro effettuato dall'autorità giudiziaria non è più assoggettabile al riesame, l'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni, determinandone l'entità, con l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 304-bis e 304-ter del codice di procedura penale e ordina la distruzione della residua parte di sostanze. Se la conservazione delle sostanze di cui al precedente comma sia assolutamente necessaria per il prosieguo delle indagini, l'autorità giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento motivato. In ogni caso l'autorità giudiziaria ordina la distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope confiscate. Per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope l'autorità giudiziaria si avvale di idonea struttura pubblica locale, ove esistente, o statale ed incarica la polizia giudiziaria del regolare svolgimento delle relative operazioni. Il verbale delle operazioni è trasmesso all'autorità giudiziaria procedente e al Ministero della sanità. La distruzione avviene secondo le modalità tecniche determinate con decreto del Ministro della sanità da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144
- Art. 80-quater — (Destinazione dei campioni delle sostanze sequestrate) Il servizio centrale antidroga, istituito nell'ambito del Dipartimento di pubblica sicurezza, può chiedere all'autorità giudiziaria la consegna di alcuni campioni delle sostanze sequestrate. Altri campioni possono essere motivatamente richiesti dalle singole forze di polizia o dal Ministero della sanità tramite il servizio centrale antidroga. L'autorità giudiziaria, se la quantità delle sostanze sequestrate lo consente, e se le richieste sono pervenute prima della esecuzione dell'ordine di distruzione, accoglie le richieste stesse dando la priorità a quelle del servizio centrale antidroga e determina le modalità della consegna
- Art. 81 — Espulsione dello straniero condannato