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Le pene previste dai precedenti articoli 71, primo e ultimo comma, e 72 si applicano altresi' a carico del medico chirurgo o del medico veterinario che rilascia prescrizioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope ivi indicate per uso non terapeutico.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1975 al 3 marzo 1983

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