Art. 88 — Corsi di formazione e di informazione
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(( Il Ministero della difesa promuove corsi formativi di psicologia e sociologia per tutti gli ufficiali medici e per gli allievi delle scuole infermieri, nonche' per ufficiali e sottufficiali di arma finalizzati ad addestrare personale esperto preposto alla tutela della salute fisica e psichica dei giovani alle armi. Promuove altresi' sessioni di studio sulla psicologia di gruppo e su temi specifici di sociologia nonche' seminari sul disadattamento giovanile e sulle tossicodipendenze da svolgere periodicamente per la continua formazione e l'aggiornamento dei quadri permanenti. 2. Il Ministero della difesa organizza presso accademie, scuole militari, scuole di sanita' militare, comandi ed enti militari corsi di informazione sui danni derivanti dall'uso di sostanze stupecfacenti o psicotrope, alcool e tabacco, inserendoli nel piu' ampio contesto dell'azione di educazione civica e sanitaria che viene svolta nei confronti dei giovani che prestano il servizio militare di leva, nonche' dando un'informazione complessiva sul fenomeno criminoso del traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope. Tale informazione e' attuata anche mediante periodiche compagne basate su conferenze di ufficiali medici ai militari di leva, con il supporto di mezzi audiovisivi ed opuscoli.))
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
2aLa Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.
Testo in vigore dal 11 luglio 1990 al 9 ottobre 2010
