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I rapporti di collaborazione tra struttura sanitaria militare e strutture sanitarie civili impegnate nel settore delle tossicodipendenze sono volti ad assicurare, in ogni caso, la continuita' dell'assistenza e a favorire il recupero socio-sanitario dell'interessato. I dati statistici relativi all'andamento del fenomeno della tossicodipendenza, rilevati in ambito militare, vengono trasmessi ogni dodici mesi ai Ministeri della Sanita' e dell'interno.

Testo in vigore dal 11 luglio 1990 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art89quater · fonte su Normattiva