Nei confronti di persona condannata ad una pena detentitva non superiore a tre anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente, il tribunale di sorveglianaza puo' sospendere l'esecuzione della pena per cinque anni qualora accerti che la persona si e' sottoposta o abbia in corso un programma terapeurico e socio-riabilitativo. La stessa disposizione si applica per i reati previsti dall'articolo 71, comma 5, quando le pene detentive comminate, anche se congiunte a pena pecuniaria, non superano i quattro anni. La sospensione della esecuzione non puo' essere concessa se nel periodo compreso tra l'inizio del programma e la pronuncia della sospensione il condannato abbia commesso altro delitto non colposo punibile con la reclusione. La sospensione dell'esecuzione della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca. Non si estende alle pene accessorie e agli altri effetti penali della condanna, ne' alle obbligazioni civili derivanti dal reato. La sospensione della esecuzione della pena non puo' essere concessa piu' di una volta ed il tribunale ai fini dell'accertamento dei presupposti di cui al comma 1 puo' tener conto cumulativamente di pene detentive inflitte con piu' condanne divenute definitive anteriormente alla domanda di cui all'articolo 82-ter, comma 1.

Testo vigente dal 11 luglio 1990

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 133/1992

    Questione infondata
    27 marzo 1992

    L'aver riservato la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena a quei tossicodipendenti che si sottopongono ad un programma terapeutico, risponde alla finalità dell'istituto - volta al recupero di tossicodipendenti che abbiano dimostrato di volersi sottrarre al giogo della droga - e non è censurabile sotto il profilo della disparità di trattamento, ne' in ragione del tipo di sostanza stupefacente che ha indotto lo stato di tossicodipendenza, dal momento che l'impugnato art. 90, t.u. 9 ottobre 1990, n. 309 non contiene in proposito alcuna limitazione, ne' in ragione del fatto che tale beneficio non sarebbe usufruibile dal consumatore occasionale (che non avrebbe ragione di sottoporsi ad alcun programma terapeutico, non essendo ad esso necessario) poiché le due categorie di assuntori di stupefacenti messe a raffronto presentano evidenti elementi di diversità, che giustificano la differente disciplina prevista. Pur non confliggendo la disciplina differenziata con il canone costituzionale della uguaglianza di trattamento, nel quadro della globale verifica degli effetti della l. n. 162/1990, è rimessa alla discrezionalità del legislatore la eventuale verificazione dell'opportunità di introdurre una parallela misura in favore del mero tossicofilo. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 82 bis, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come mod. dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 e corrispondente all'art. 90 t.u. 9 ottobre 1990, n. 809, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 13 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 227/1991

    Questione inammissibile
    24 maggio 1991

    Manifesta inammissibilità della questione in quanto l'ordinanza di rimessione si limita a prospettare un normale dubbio interpretativo la cui soluzione è demandata al giudice 'a quò quale spetta di interpretare la norma di cui denuncia la illegittimità costituzionale. - O. nn. 77/1990, 507/1989 e S. n. 225/1983

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 82-bis Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 24 Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art82bis · fonte su Normattiva