Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

Art. 103 — (Inasprimento delle pene pecuniarie) 1. Le pene pecuniarie previste nei titoli I, II, II, IV, V e VI della presente legge, già raddoppiate dall'articolo 113, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove non modificate dai precedenti articoli, sono moltiplicate per cinque

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2a

La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.

Testo vigente dal 11 luglio 1990

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 31/1983

    Illegittimità dichiarata
    22 febbraio 1983

    L'attivita` di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza non rientra nella materia "assistenza (e beneficenza) pubblica"; ne` la competenza legislativa esclusiva attribuita alle province di Trento e di Bolzano nella suddetta materia e` illimitata perche` essa, attraverso il rinvio dell'art. 8 all'art. 4 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, incontra precisi ed invalicabili limiti tra i quali rientra anche quello del "rispetto degli obblighi internazionali". Al rispetto degli obblighi internazionali e` altresi` vincolata la competenza legislativa concorrente delle province di Trento e di Bolzano in ordine alla materia "igiene e sanita`" attraverso il rinvio dell'art. 9 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 all'art. 5 e di questo all'art. 4 del suddetto decreto (infondatezza delle questioni di legittimita` relativa alle norme - in particolare gli artt. 1 e 2 - della legge 22 dicembre 1975, n. 685) che, per la prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza assoggettano le regioni e quindi le province di Trento e di Bolzano, alle direttive, all'indirizzo ed al coordinamento del Ministero della sanita`, sollevate sul presupposto che le disposizioni impegnate sarebbero lesive della potesta` legislativa esclusiva delle province di Trento e di Bolzano in materia di "assistenza e beneficenza pubblica" e della competenza legislativa concorrente delle suddette province in materia di "igiene e sanità).

    Art. 8 Testo unico costituzionali · Art. 1 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 2 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 3 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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