Le Regioni, le Province autonome, gli enti locali, nonche' i loro enti strumentali e ausiliari possono concedere in uso gratuito agli enti ausiliari di cui all'articolo 92, anche se in possesso dei soli requisiti di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 93, beni immobili di loro proprieta' con vincolo di destinazione alle attivita' di prevenzione, recupero e reinserimento anche lavorativo dei tossicodipendenti, disciplinate dalla presente legge. L'uso e' disciplinato con apposita convenzione che ne fissa la durata, stabilisce le modalita' di controllo sulla utilizzazione del bene e le cause di risoluzione del rapporto, e disciplina le modalita' di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al bene, anche mediante utilizzazione dei contributi di cui all'articolo 107.

Testo vigente dal 11 luglio 1990

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urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art109 · fonte su Normattiva