Per gli agenti della carriera d'ordine dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provenienti dai sottufficiali delle Forze armate e nominati in base ai diritti loro concessi dalle norme vigenti, sono ridotti di un anno tanti periodi di tempo previsti per l'aumento dello stipendio, nei gradi della predetta carriera, quanti sono stati gli anni di servizio militare effettivamente prestato.

Testo vigente dal 17 agosto 1954

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1954-08-09;644~art3 · fonte del testo