Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 giugno 2011

Confronto con la versione in vigore dal 16 aprile 1958 al 21 giugno 2011. 118 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Salve le particolari attribuzioni che la legge conferisce alle autorita' di pubblica sicurezza; il prefetto, su motivato parere del Consiglio dell'Ente provinciale per il turismo, integrato ai sensi del precedente art. 3, puo' disporre il ritiro temporaneo o la revoca dell'autorizzazione, quando l'attivita' esercitata nel complesso ecceda i limiti della licenza, o vengano accertate gravi irregolarita' di ordine tecnico o amministrativo. L'autorizzazione e' revocata nel caso di scioglimento dell'ente, associazione, azienda o istituto promotori delle iniziative, o di fallimento del titolare. Avverso il provvedimento di ritiro temporaneo o di revoca dell'autorizzazione e' ammesso, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato, ricorso al Ministro per l'interno, il quale, di concerto con il Commissario per il turismo, decide in via definitiva.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2011, N. 79

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-21;326~art10 · fonte del testo