Provvedimento abrogato dal d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79.
Abrogato dal 21 giugno 2011
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79.
Abrogato dal 21 giugno 2011
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 16 aprile 1958 al 21 giugno 2011. 118 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Salve le particolari attribuzioni che la legge conferisce alle autorita' di pubblica sicurezza; il prefetto, su motivato parere del Consiglio dell'Ente provinciale per il turismo, integrato ai sensi del precedente art. 3, puo' disporre il ritiro temporaneo o la revoca dell'autorizzazione, quando l'attivita' esercitata nel complesso ecceda i limiti della licenza, o vengano accertate gravi irregolarita' di ordine tecnico o amministrativo. L'autorizzazione e' revocata nel caso di scioglimento dell'ente, associazione, azienda o istituto promotori delle iniziative, o di fallimento del titolare. Avverso il provvedimento di ritiro temporaneo o di revoca dell'autorizzazione e' ammesso, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato, ricorso al Ministro per l'interno, il quale, di concerto con il Commissario per il turismo, decide in via definitiva.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2011, N. 79
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-21;326~art10 · fonte del testo