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Salve le particolari attribuzioni che la legge conferisce alle autorita' di pubblica sicurezza; il prefetto, su motivato parere del Consiglio dell'Ente provinciale per il turismo, integrato ai sensi del precedente art. 3, puo' disporre il ritiro temporaneo o la revoca dell'autorizzazione, quando l'attivita' esercitata nel complesso ecceda i limiti della licenza, o vengano accertate gravi irregolarita' di ordine tecnico o amministrativo. L'autorizzazione e' revocata nel caso di scioglimento dell'ente, associazione, azienda o istituto promotori delle iniziative, o di fallimento del titolare. Avverso il provvedimento di ritiro temporaneo o di revoca dell'autorizzazione e' ammesso, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato, ricorso al Ministro per l'interno, il quale, di concerto con il Commissario per il turismo, decide in via definitiva.
Testo in vigore dal 16 aprile 1958 al 21 giugno 2011
