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La presente legge si applica anche ai complessi gia' in funzione all'atto della sua entrata in vigore. Per tali complessi deve essere richiesta, non oltre tre mesi dalla data anzidetta, l'autorizzazione di cui all'art. 2. Le attivita' che non risultino conformi alle disposizioni dei precedenti articoli o per le quali non venga concessa l'autorizzazione di cui all'art. 2, devono cessare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 16 aprile 1958 al 21 giugno 2011
