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[1]Le autorizzazioni, di cui agli articoli 2 e 8, comma quarto, della presente legge, sono soggette, all'atto del rilascio e successivamente per ciascun anno solare, al pagamento - in modo ordinario - della tassa di concessione governativa nelle seguenti misure:
- a)alberghi od ostelli per la gioventu......... L. 2.000 b) campeggi....................... L. 4.000 c) villaggi turistici.................. L. 5.000 d) case per ferie.................... L. 6.000 e) altri allestimenti in genere che non abbiano le caratteristiche volute dal regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni........................ L. 3.000 f) autostelli...................... L. 2.000
[2]Qualora le autorizzazioni, di cui al precedente comma, comprendano anche l'esercizio dell'attivita' di vendita di bevande alcooliche e analcooliche, di mensa, ed autorimessa, sono altresi' dovute le tasse, rispettivamente previste dai nn. 85 (I, lettera e); II, lettera e); III, lettera d); IV e V), 87, 36 (lettera e) e 107 della tabella allegato A al testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto Presidenziale 20 marzo 1953, n. 112. Le tasse di cui al primo comma del presente articolo, sono dovute in aggiunta a quelle eventualmente da corrispondere a qualunque altro titolo. Le tasse annuali debbono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno, cui il tributo si riferisce. L'autorizzazione, di cui all'art. 6 della presente legge, e' soggetta al pagamento della tassa di concessione governativa di lire 1000. Per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione del tributo, nonche' per l'accertamento e la repressione delle infrazioni, si applicano le norme del citato testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto Presidenziale 20 marzo 1953, n. 112, e successive modificazioni.
Testo in vigore dal 16 aprile 1958 al 21 giugno 2011
