Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 gennaio 1970 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Al termine del corso, che si svolgera' presso scuole od enti della Regia aeronautica all'uopo designati, avranno luogo gli esami.

[2]Gli allievi che superino detti esami e siano giudicati dal Comando della scuola o dalle autorita' gerarchiche idonei a rivestire il grado di ufficiale, saranno nominati sottotenenti di complemento.

[3]Gli allievi che, pure avendo superato tutti gli esami di prima sessione siano giudicati non idonei alla nomina per sopravvenuti motivi disciplinari, saranno ripresi in esame dopo almeno tre mesi di servizio e, se giudicati idonei, saranno nominati sottotenenti di complemento insieme a quegli allievi che non abbiano superato gli esami in prima sessione e che li abbiano ripetuti con successo dopo almeno tre mesi di servizio e siano stati giudicati idonei dal comandante della scuola o dalle autorita' gerarchiche.

[4]Coloro che non superino gli esami in seconda sessione o che pure avendoli superati non saranno giudicati idonei alla nomina ad ufficiale, perderanno la qualifica di allievi ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

[5]Gli allievi che per motivi di salute non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami finali nella prima o nella seconda sessione, potranno essere ammessi eccezionalmente ad una terza sessione straordinaria.

[6]Le nomine di cui sopra saranno effettuate, in ogni caso, con anzianita' assoluta decorrente dalla data dei rispettivi decreti e con anzianita' relativa determinata dalla graduatoria degli esami di fine corso. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 novembre 1969, n. 938

3

La L. 26 novembre 1969, n. 938 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il periodo di almeno tre mesi, indicato nell'articolo 9 della legge 2 dicembre 1940, n. 1848, che deve intercorrere tra la prima e la seconda sessione degli esami previsti per tutti i corsi allievi ufficiali di complemento, e' ridotto ad almeno 1 mese".

Testo in vigore dal 2 gennaio 1970 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 gennaio 1970

Confronto con la versione in vigore dal 22 gennaio 1941 al 2 gennaio 1970.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 26 novembre 1969, n. 938

    La L. 26 novembre 1969, n. 938 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il periodo di almeno tre mesi, indicato nell'articolo 9 della legge 2 dicembre 1940, n. 1848, che deve intercorrere tra la prima e la seconda sessione degli esami previsti per tutti i corsi allievi ufficiali di complemento, e' ridotto ad almeno 1 mese".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-12-02;1848~art9 · fonte del testo