Disciplina dei licenziamenti individuali

Art. 5 — Tentativo obbligatorio di conciliazione, arbitrato e spese processuali

La domanda in giudizio di cui all'articolo 2 della presente legge non puo' essere proposta se non e' preceduta dalla richiesta di conciliazione avanzata secondo le procedure previste dai contratti e accordi collettivi di lavoro, ovvero dagli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile. L'improcedibilita' della domanda e' rilevabile anche d'ufficio nella prima udienza di discussione. Ove il giudice rilevi l'improcedibilita' della domanda a norma del comma 2 sospende il giudizio e fissa alle parti un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la proposizione della richiesta del tentativo di conciliazione. Il processo deve essere riassunto a cura di una delle parti nel termine perentorio di centottanta giorni, che decorre dalla cessazione della causa di sospensione. La comunicazione al datore di lavoro della richiesta di espletamento della procedura obbligatoria di conciliazione avvenuta nel termine di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, impedisce la decadenza sancita nella medesima norma. Ove il tentativo di conciliazione fallisca, ciascuna delle parti entro il termine di venti giorni puo' promuovere, anche attraverso l'associazione sindacale a cui e' iscritta o conferisca mandato, il deferimento della controversia al collegio di arbitrato previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile o, in mancanza, ad un collegio composto da un rappresentante scelto da ciascuna parte e da un presidente scelto di comune accordo o, in difetto, dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Il collegio si pronuncia entro trenta giorni e la sua decisione acquista efficacia di titolo esecutivo osservate le disposizioni dell'articolo 411 del codice di procedura civile. Il comportamento complessivo delle parti viene valutato dal giudice per l'applicazione degli articoli 91, 92, 96 del codice di procedura civile.

Testo vigente dal 11 maggio 1990

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 82/1992

    Questione infondata
    4 marzo 1992

    Il condizionamento posto all'esercizio del diritto di azione dalla previsione, riguardo alle controversie per licenziamenti individuali, nell'art. 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108, del tentativo obbligatorio di conciliazione secondo le procedure stabilite dai contratti e accordi collettivi, ovvero dagli artt. 410 e 411 cod.proc.civ., deve ritenersi giustificato, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte, dall'esigenza di "evitare abusi od eccessi, o salvaguardare interessi generali", oltre che dall'alternativa che, in armonia con altro principio costituzionale, la norma da' all'imprenditore consentendogli la scelta fra riassunzione e monetizzazione. Il tentativo di riconciliazione è infatti prescritto non a pena di improponibilità, ma solo di improcedibilità. Inoltre, perché la domanda sia procedibile, è sufficiente che la richiesta di conciliazione, qualunque sia il suo destino, sia stata inoltrata, e non v'è dubbio che la mera richiesta non comporta un tempo seriamente apprezzabile ne' quindi, in alcun modo, una duplicazione di tempi fra il tentativo di conciliazione stragiudiziale e quello giudiziale, oltre tutto fra loro diversissimi per funzione e significato. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.). - S. nn. 57/1972 e 93/1979.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 5 Disciplina dei licenziamenti individuali

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1990-05-11;108~art5 · fonte su Normattiva