Disciplina dei licenziamenti individuali

Art. 2 — Riassunzione o risarcimento del danno

I datori di lavoro privati, imprenditori non agricoli e non imprenditori, e gli enti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 15 luglio 1966, n. 604, che occupano alle loro dipendenze fino a quindici lavoratori ed i datori di lavoro imprenditori agricoli che occupano alle loro dipendenze fino a cinque lavoratori computati con il criterio di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, sono soggetti all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, cosi' come modificata dalla presente legge. Sono altresi' soggetti all'applicazione di dette disposizioni i datori di lavoro che occupano fino a sessanta dipendenti, qualora non sia applicabile il disposto dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 1 della presente legge. L'articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e' sostituito dal seguente: "Art. 2. - 1. Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro. 2. Il prestatore di lavoro puo' chiedere, entro quindici giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso: in tal caso il datore di lavoro deve, nei sette giorni dalla richiesta, comunicarli per iscritto. 3. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e' inefficace. 4. Le disposizioni di cui al comma 1 e di cui all'articolo 9 si applicano anche ai dirigenti". L'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e' sostituito dal seguente: "Art. 8. - 1. Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro e' tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennita' di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianita' di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. La misura massima della predetta indennita' puo' essere maggiorata fino a 10 mensilita' per il prestatore di lavoro con anzianita' superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilita' per il prestatore di lavoro con anzianita' superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa piu' di quindici prestatori di lavoro".

Testo vigente dal 11 maggio 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 143/1998

    Questione infondata
    23 aprile 1998

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 44, primo comma, Cost. - dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (recante: <<Norme sui licenziamenti individuali>>), come modificato dall'art. 2 della legge 11 maggio 1990, n. 108 - nella parte in cui non prevede e non consente che al licenziamento disciplinare intimato in violazione dell'art. 7 del c.d. statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300) da parte di un piccolo imprenditore, soggetto convenzionalmente al regime dell'art. 18 dello statuto medesimo, siano comunque e inderogabilmente applicate le norme relative alla tutela obbligatoria di cui al citato art. 8, <<specifiche per tale tipo di imprenditore>> - in quanto, premesso che l'autonomia collettiva, pur non essendo priva di limiti legali, non può tuttavia essere annullata o compressa nei suoi esiti concreti, tra i quali, ad esempio, la determinazione della misura delle retribuzioni o, appunto, la disciplina sanzionatoria in caso di licenziamento illegittimo; riguardo al parametro costituzionale dell'art. 44 Cost., la Corte ha già avuto modo di precisare che, <<anche se è ravvisabile in esso un principio generale di favore per le piccole imprese, ciò non significa che per i loro dipendenti debba sempre escludersi la c.d. tutela reale del posto di lavoro: al contrario, questa deve ritenersi sempre operante nel caso di un licenziamento privo della essenziale forma scritta e, a maggior ragione, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro si sia liberamente impegnato, nella contrattazione collettiva, a garantire detta maggior tutela>>. - Cfr. S. nn. 34/1985 e 124/1991 ed altresì S. n. 398/1994 nonché O. n. 338/1988. red.: G. Leo

    Art. 3 cost. · Art. 44 cost. · Art. 8 Licenziamenti individuali · Art. 2 Disciplina dei licenziamenti individuali

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 44/1996

    Questione infondata
    23 febbraio 1996

    Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, così come modificato dall'art. 2 della legge 11 maggio 1990, n. 108 - nella parte in cui attribuisce al datore di lavoro la facoltà di scelta fra la riassunzione del lavoratore ed il risarcimento del danno - in quanto, premesso che, nella sola ipotesi di imprese minori, la legge ragionevolmente riconosce al datore di lavoro la scelta in ordine alla possibilità di riassumere il lavoratore illegittimamente licenziato o di risarcirgli il danno conseguente all'accertata illegittimità del licenziamento, la norma censurata deve interpretarsi, perché conservi la riconosciuta conformità ai principi costituzionali (v. sent. n. 194/1970), nel senso che "il pagamento dell'indennità, qualora il rapporto non si ripristini, sia sempre dovuto e lo sia per il solo fatto del mancato ripristino di esso, senza che a nulla rilevi quale sia il soggetto e quale la ragione per cui ciò abbia a verificarsi". - v., pure, S. nn. 398/1994, 189/1975, 102/1975, 55/1974. red.: G. Leo

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 8 Licenziamenti individuali · Art. 2 Disciplina dei licenziamenti individuali

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-05-11;108~art2 · fonte su Normattiva