Disciplina dei licenziamenti individuali

Art. 4 — Area di non applicazione

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, le disposizioni degli articoli 1 e 2 non trovano applicazione nei rapporti disciplinati dalla legge 2 aprile 1958, n. 339. La disciplina di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, non trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attivita' di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto. Le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, e dell'articolo 2 non si applicano nei confronti dei prestatori di lavoro ultrasessantenni, in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 3 della presente legge e dell'articolo 9 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Testo vigente dal 11 maggio 1990

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 256/2002

    Questione infondata
    20 giugno 2002

    La disciplina del lavoro, nel regime transitorio vigente nel periodo 1° gennaio 1997 - 30 giugno 1998, non prevede alcuna discriminatoria correlazione, per le lavoratrici, tra età pensionabile ed età lavorativa: infatti, da un lato, le disposizioni che hanno in vario modo ampliato la possibilità di fare ricorso al c.d. pensionamento posticipato non contengono alcuna diversità di disciplina tra i lavoratori dei due sessi, e, dall'altro, le disposizioni che hanno innalzato i limiti della età pensionabile hanno, semplicemente, spostato in avanti i limiti stessi per tutti i lavoratori, mantenendo la differenza già esistente tra uomini e donne, a beneficio di queste ultime. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 4, comma 2, della legge 11 maggio 1990, n. 108, dell'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge 26 febbraio 1982, n. 54, dell'art. 6, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 503 del 1992, come modificato dall'art. 11, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 37, primo comma, della Costituzione, sull'assunto che, nel regime transitorio suindicato, le lavoratrici in possesso dei requisiti per conseguire la pensione di vecchiaia, erano ammesse a continuare la prestazione fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini solo previo onere di opzione. - In tema di donne lavoratrici, stabilità del rapporto ed età lavorativa, v. citate sentenze n. 123/1969, n. 137/1986, n. 498/1988, ordinanze n. 703/1988 e n. 868/1988; nonché a conferma dei principi già affermati le citate sentenze nn. 1106/1988, 371/1989, 134/1991, 503/1991, 404/1993, 296/1994, 345/1994, 64/1996, 335/2000.

    Art. 3 cost. · Art. 37 cost. · Art. 4 Disciplina dei licenziamenti individuali · Art. 3 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale

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  • Ordinanza n. 205/2002

    Questione inammissibile
    16 maggio 2002

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108 sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 37 Cost. atteso che il rimettente ha omesso nell’ordinanza di rimessione qualsiasi descrizione della fattispecie 'sub iudicè nonché di motivare in ordine alla rilevanza della questione nel giudizio 'a quò e che pertanto l’ordinanza è inidonea a dare valido ingresso al giudizio di legittimità costituzionale. - V. ordinanze nn. 43/2002, 43/2001, 139/2000.

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 35 cost. · Art. 37 cost.

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  • Sentenza n. 193/1995

    Questione infondata
    26 maggio 1995

    La questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti degli artt. 7, secondo e terzo comma, e 35 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori) e 4 della legge n. 108 del 1990 (Disciplina dei licenziamenti individuali) nella parte in cui escludono l'applicabilità al rapporto di lavoro domestico della disciplina in essi contenuta circa i limiti del licenziamento disciplinare e le garanzie contro il licenziamento invalido, non può aver corso per difetto di motivazione, nella ordinanza di rimessione, in punto di rilevanza. Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, consolidatasi con una serie di sentenze delle Sezioni unite del 1994, la violazione delle formalità di cui all'art. 7 statuto dei lavoratori da' infatti luogo a sanzioni disciplinari diverse a seconda dell'appartenenza del datore all'una o all'altra delle tre "aree" normative distinte dalla legge n. 108 del 1990, e poiché i rapporti di lavoro domestico sono rimasti nell'area di libera recedibilità, l'inosservanza delle suddette garanzie procedurali, in tali rapporti, sarebbe sanzionata solo in caso di licenziamento in tronco per giusta causa, la conseguente sanzione consistendo nell'obbligo di pagare l'indennità sostitutiva del preavviso, salve le eventuali azioni penale e civile in caso di licenziamento ingiurioso. Perciò il giudice 'a quò avrebbe dovuto precisare - ciò che non ha fatto - se le presunte mancanze lamentate nel caso dalla datrice di lavoro siano state addebitate con un licenziamento in tronco oppure con un licenziamento ordinario con preavviso. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 7, secondo e terzo comma, e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108). - Cfr. Cass., s.u., n. 4844/1994, richiamata da Corte costituzionale in S. n. 398/1994. Riguardo all'assoggettamento alle formalità di cui all'art. 7 statuto dei lavoratori delle aziende con meno di sedici dipendenti, v. S. nn. 427/1989 e 586/1989 entrambe richiamate dal giudice 'a quò. red.: S. Pomodoro

    Art. 3 cost. · Art. 2239 c.c. · Art. 2240 c.c. · Art. 37 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1990-05-11;108~art4 · fonte su Normattiva