Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 23 gennaio 1963 al 16 dicembre 2010. 113 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Ai fini dell'applicazione della presente legge, i prestiti di cui al precedente art. 1, non sono cumulabili fra loro, ne' con quelli di cui all'art. 4 e possono essere cumulati solamente con la eventuale cessione del quinto dello stipendio o salario contratta con l'E. N.P.A.S. o con altro Istituto ammesso a concedere prestiti ai sensi dell'art. 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180. Qualora il richiedente non fruisca di cessione del quinto dello stipendio o salario contratto con gli Enti di cui al comma precedente, i prestiti di cui all'articolo 3 della presente legge possono essere concessi anche in misura doppia.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1960-06-29;656~art5 · fonte del testo