Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1960
Confronto con la versione in vigore dal 23 gennaio 1963 al 16 dicembre 2010. 113 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Ai fini dell'applicazione della presente legge, i prestiti di cui al precedente art. 1, non sono cumulabili fra loro, ne' con quelli di cui all'art. 4 e possono essere cumulati solamente con la eventuale cessione del quinto dello stipendio o salario contratta con l'E. N.P.A.S. o con altro Istituto ammesso a concedere prestiti ai sensi dell'art. 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180. Qualora il richiedente non fruisca di cessione del quinto dello stipendio o salario contratto con gli Enti di cui al comma precedente, i prestiti di cui all'articolo 3 della presente legge possono essere concessi anche in misura doppia.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1960-06-29;656~art5 · fonte del testo