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Ai fini dell'applicazione della presente legge, i prestiti di cui al precedente art. 1, non sono cumulabili fra loro, ne' con quelli di cui all'art. 4 e possono essere cumulati solamente con la eventuale cessione del quinto dello stipendio o salario contratta con l'E.N.P.A.S. o con altro Istituto ammesso a concedere prestiti ai sensi dell'art. 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180. ((Qualora il richiedente non fruisca di cessione del quinto dello stipendio o salario contratto con gli Enti di cui al comma precedente, i prestiti di cui all'articolo 3 della presente legge possono essere concessi anche in misura doppia)).
Testo in vigore dal 23 gennaio 1963 al 16 dicembre 2010
