La gestione d'importazione di zucchero della campagna 1950-51, condotta dalla Societa' produttori zucchero per conto e nell'interesse dello Stato e riconosciuta dalla legge 22 dicembre 1957, n. 1294, non e' soggetta al pagamento dei tributi connessi all'importazione delle relative partite di zucchero.
Testo vigente dal 20 aprile 1976
