Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 settembre 1979 al 28 dicembre 1986. Leggi il testo vigente →

Le imprese confezionatrici che abbiano richiesto o richiedano l'aiuto al consumo dell'olio di oliva in misura superiore a quella accertata decadono dal diritto all'aiuto per le quantita' cui si riferiscono le relative domande e sono assoggettate, anche nel caso che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari al doppio dell'importo dell'aiuto richiesto in eccedenza. In caso di irregolare tenuta della contabilita' prescritta ai fini della concessione dell'aiuto, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 1.000.000. All'applicazione delle sanzioni amministrative provvede il prefetto competente per territorio, su rapporto degli addetti ai controlli o dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo. Alle infrazioni amministrative si applicano le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706. Le infrazioni previste dal quarto comma del presente articolo comportano, altresi', per le ditte confezionatrici, il ritiro del riconoscimento di cui al regolamento n. 3089 del Consiglio della Comunita' europea del 19 dicembre 1978 per un periodo minimo di tre mesi e massimo di un anno. Tale ritiro e' disposto con lo stesso provvedimento che irroga la relativa sanzione e di esso e' data notizia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Testo in vigore dal 4 settembre 1979 al 28 dicembre 1986

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1979-08-13;424~art4 · fonte su Normattiva