Art. 63 — Violazioni in materia di prelievo di corresponsabilità sui cereali
I soggetti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 13 giugno 1989, n. 242,((e successive modificazioni ed integrazioni,)) che omettono di acquisire in tutto o in parte il prelievo di corresponsabilita' dovuto dal produttore, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 2 milioni e non superiore a lire 20 milioni, fermo restando l'obbligo di versare l'importo del prelievo non percepito e del pagamento dell'indennita' di mora in caso di ritardato versamento. Alla medesima sanzione soggiacciono i soggetti che omettono di adempire all'obbligo di compilare i moduli previsti del predetto decreto ministeriale. I soggetti che non ottemperano nei termini e con le modalita' prescritte all'obbligo di inviare agli organi di controllo provinciali la modulistica di cui agli articoli 2, comma 5, e 12 del decreto ministeriale di cui al comma 1,((e successive modificazioni ed integrazioni,)) sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 4 milioni e non superiore a lire 40 milioni. I soggetti che acquisiscono il prelievo di corresponsabilita' ed omettono di versare l'intera somma dovuta o parte di essa nei termini e con le modalita' prescritte dal decreto ministeriale di cui al comma 1, ((e successive modificazioni ed integrazioni,)) sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 10 milioni e non superiore a lire 200 milioni, fermo restando l'obbligo di effettuare il versamento di quanto dovuto ed il pagamento dell'interesse di mora di cui all'articolo 1, punto 5, del regolamento CEE n. 2712/89 della Commissione del 7 settembre 1989. Se il versamento di cui al comma 3 viene effettuato entro il trentesimo giorno da quello della scadenza del termine prescritto, la sanzione amministrativa pecuniaria e' ridotta di quattro volte. I piccoli produttori, di cui all'articolo 12 del decreto ministeriale di cui al comma 1, ((e successive modificazioni ed integrazioni,)) che omettono di pagare in tutto o in parte il prelievo di corresponsabilita' per le quantita' di cereale eccedenti il limite massimo di 25 tonnellate, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 500.000 e non superiore a lire 2 milioni. Per le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applica il disposto dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898. Le sanzioni predette si applicano a decorrere dal 1 giugno 1991. Sono fatte salve le sanzioni penali eventualmente previste dalle disposizioni vigenti ove gli illeciti di cui al presente articolo costituiscano reato.
Testo vigente dal 6 marzo 1992
