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Salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite dalle leggi vigenti, qualora il fatto costituisca reato piu' grave, per le violazioni delle norme di questa legge si applicano le sanzioni seguenti:

  • a)Chiunque produce o pone in commercio oggetti d'oro, argento, platino senza i marchi e le dichiarazioni in fattura, previsti dalla presente legge, ovvero con marchi non corrispondenti al punzone registrato presso l'ufficio provinciale del saggio dei metalli preziosi, e' punito con la ammenda da L. 200 a L. 5000;
  • b)chiunque produce o pone in commercio oggetti di metalli preziosi di titolo inferiore a quello impresso sull'oggetto stesso o dichiarato in fattura, o di titolo diverso da quelli ammessi dalla presente legge per i vari metalli preziosi, e' punito con l'ammenda da L. 500 a L. 5000.

Testo in vigore dal 7 marzo 1934 al 16 febbraio 1968

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-02-05;305~art19 · fonte del testo