Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 febbraio 1968 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 30 gennaio 1968, n. 46.
Abrogato dal 16 febbraio 1968
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 febbraio 1968 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 30 gennaio 1968, n. 46.
Abrogato dal 16 febbraio 1968
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3 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 7 marzo 1934 al 16 febbraio 1968. 127 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite dalle leggi vigenti, qualora il fatto costituisca reato piu' grave, per le violazioni delle norme di questa legge si applicano le sanzioni seguenti:
tolto: a) Chiunque produce o pone in commercio oggetti d'oro, argento, platino senza i marchi e le dichiarazioni in fattura, previsti dalla presente legge, ovvero con marchi non corrispondenti al punzone registrato presso l'ufficio provinciale del saggio dei metalli preziosi, e' punito con la ammenda da L. 200 a L. 5000;
tolto: b) chiunque produce o pone in commercio oggetti di metalli preziosi di titolo inferiore a quello impresso sull'oggetto stesso o dichiarato in fattura, o di titolo diverso da quelli ammessi dalla presente legge per i vari metalli preziosi, e' punito con l'ammenda da L. 500 a L. 5000.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 30 GENNAIO 1968, N. 46
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1934-02-05;305~art19 · fonte del testo