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[1]Il titolo o proporzione del metallo prezioso contenuto nell'oggetto si esprime in millesimi, esclusa ogni indicazione di carati.
[2]I titoli legali da garantirsi a completa fusione sono i seguenti: per il platino: 950 millesimi;
[3]per l'oro di qualsiasi colore: 750 millesimi, 585 millesimi, 500 millesimi, 333 millesimi;
[4]per l'argento: 925 millesimi e 800 millesimi.
[5]E' tuttavia ammesso, per i lavori di oro e di argento, qualsiasi altro titolo superiore rispettivamente a 750 millesimi e 925 millesimi.
[6]Nei lavori di platino l'iridio sara' considerato come platino.
Testo in vigore dal 7 marzo 1934 al 16 febbraio 1968
