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[1]Il titolo o proporzione del metallo prezioso contenuto nell'oggetto si esprime in millesimi, esclusa ogni indicazione di carati.

[2]I titoli legali da garantirsi a completa fusione sono i seguenti: per il platino: 950 millesimi;

[3]per l'oro di qualsiasi colore: 750 millesimi, 585 millesimi, 500 millesimi, 333 millesimi;

[4]per l'argento: 925 millesimi e 800 millesimi.

[5]E' tuttavia ammesso, per i lavori di oro e di argento, qualsiasi altro titolo superiore rispettivamente a 750 millesimi e 925 millesimi.

[6]Nei lavori di platino l'iridio sara' considerato come platino.

Testo in vigore dal 7 marzo 1934 al 16 febbraio 1968

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-02-05;305~art2 · fonte del testo