Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 febbraio 1968

Confronto con la versione in vigore dal 7 marzo 1934 al 16 febbraio 1968. 85 parole tolte, 9 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: Il titolo o proporzione del metallo prezioso contenuto nell'oggetto si esprime in millesimi, esclusa ogni indicazione di carati.

tolto: I titoli legali da garantirsi a completa fusione sono i seguenti: per il platino: 950 millesimi;

tolto: per l'oro di qualsiasi colore: 750 millesimi, 585 millesimi, 500 millesimi, 333 millesimi;

tolto: per l'argento: 925 millesimi e 800 millesimi.

tolto: E' tuttavia ammesso, per i lavori di oro e di argento, qualsiasi altro titolo superiore rispettivamente a 750 millesimi e 925 millesimi.

tolto: Nei lavori di platino l'iridio sara' considerato come platino.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 30 GENNAIO 1968, N. 46

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1934-02-05;305~art2 · fonte del testo