Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 febbraio 1968 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 30 gennaio 1968, n. 46.
Abrogato dal 16 febbraio 1968
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Provvedimento abrogato dalla l. 30 gennaio 1968, n. 46.
Abrogato dal 16 febbraio 1968
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3 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 7 marzo 1934 al 16 febbraio 1968. 85 parole tolte, 9 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Il titolo o proporzione del metallo prezioso contenuto nell'oggetto si esprime in millesimi, esclusa ogni indicazione di carati.
tolto: I titoli legali da garantirsi a completa fusione sono i seguenti: per il platino: 950 millesimi;
tolto: per l'oro di qualsiasi colore: 750 millesimi, 585 millesimi, 500 millesimi, 333 millesimi;
tolto: per l'argento: 925 millesimi e 800 millesimi.
tolto: E' tuttavia ammesso, per i lavori di oro e di argento, qualsiasi altro titolo superiore rispettivamente a 750 millesimi e 925 millesimi.
tolto: Nei lavori di platino l'iridio sara' considerato come platino.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 30 GENNAIO 1968, N. 46
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1934-02-05;305~art2 · fonte del testo