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Le materie prime di platino, di oro e di argento, devono portare impresso il marchio del fornitore legalmente depositato e il titolo in millesimi, e, a richiesta dell'interessato, anche il marchio dell'ufficio del saggio dei metalli preziosi.

Testo in vigore dal 7 marzo 1934 al 16 febbraio 1968

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-02-05;305~art5 · fonte del testo