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Gli oggetti importati dall'estero possono essere posti in vendita, nel Regno purche' il titolo dei metallo prezioso in essi contenuto risponda o sia superiore a uno di quelli ammessi nel Regno per il metallo stesso e cio' risulti dal marchio interno assegnato e depositato nelle forme di cui all'art. 7 impresso su ciascuno oggetto per cura, dell'importatore e che indichi il titolo ammesso a norma dell'art. 2, corrispondente o immediatamente inferiore a quello reale.

Testo in vigore dal 7 marzo 1934 al 15 aprile 1936

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-02-05;305~art8 · fonte del testo