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[1]Gli oggetti importati dall'estero possono essere posti in vendita, nel Regno purche' il titolo dei metallo prezioso in essi contenuto risponda o sia superiore a uno di quelli ammessi nel Regno per il metallo stesso e cio' risulti dal marchio interno assegnato e depositato nelle forme di cui all'art. 7 impresso su ciascuno oggetto per cura, dell'importatore e che indichi il titolo ammesso a norma dell'art. 2, corrispondente o immediatamente inferiore a quello reale.
[2]((Le casse da orologi e gli orologi le cui casse siano fabbricate con metalli preziosi, quando rechino gia' l'impronta del marchio ufficiale di un Stato estero, nel quale tale marchio sia obbligatorio e garantisca il titolo del metallo, potranno essere esentati dall'obbligo di recare impresso il marchio di identificazione dell'importatore, e l'indicazione del titolo, quando risulti che lo Stato estero di provenienza accordi analogo trattamento ai medesimi oggetti fabbricati in Italia, ed in esso importati, e sempre che i titoli garantiti ufficialmente siano corrispondenti o superiori a quelli previsti dalla presente legge)).
Testo in vigore dal 15 aprile 1936 al 16 febbraio 1968
