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[1]Sono esenti dall'obbligo del marchio del produttore e del titolo:
- a)i lavori in metalli preziosi per odontoiatria;
- b)gli oggetti autentici di antichita';
- c)gli oggetti o strumenti per usi industriali;
- d)gli strumenti e apparecchi di fisica e chimica;
- e)gli oggetti preziosi di peso inferiore a un grammo;
- f)i gioielli nei quali il valore delle pietre preziose, perle fine o di coltura applicate superi di almeno 10 volte il valore del metallo;
- g)le medaglie fabbricate dalla Regia zecca.
[2]Gli oggetti usati, non aventi pregio di antichita', potranno essere posti in vendita al pubblico solo se contengono oro, o argento e platino a titolo non inferiore a quello minimo ammesso per ciascun metallo e siano muniti dal fabbricante o commerciante che li mette in vendita, di un marchio speciale assegnato e depositato nelle forme di cui all'art. 7.
[3]Il marchio dovra' essere seguito dall'indicazione del titolo reale quando questo corrisponde a uno di quelli ammessi per il rispettivo metallo oppure del titolo ammesso immediatamente inferiore quando il titolo reale non risulti corrispondente a uno di quelli ammessi.
Testo in vigore dal 7 marzo 1934 al 16 febbraio 1968
