Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 febbraio 1968 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 30 gennaio 1968, n. 46.
Abrogato dal 16 febbraio 1968
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Provvedimento abrogato dalla l. 30 gennaio 1968, n. 46.
Abrogato dal 16 febbraio 1968
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 7 marzo 1934 al 16 febbraio 1968. 181 parole tolte, 9 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Sono esenti dall'obbligo del marchio del produttore e del titolo:
tolto: a) i lavori in metalli preziosi per odontoiatria;
tolto: b) gli oggetti autentici di antichita';
tolto: c) gli oggetti o strumenti per usi industriali;
tolto: d) gli strumenti e apparecchi di fisica e chimica;
tolto: e) gli oggetti preziosi di peso inferiore a un grammo;
tolto: f) i gioielli nei quali il valore delle pietre preziose, perle fine o di coltura applicate superi di almeno 10 volte il valore del metallo;
tolto: g) le medaglie fabbricate dalla Regia zecca.
tolto: Gli oggetti usati, non aventi pregio di antichita', potranno essere posti in vendita al pubblico solo se contengono oro, o argento e platino a titolo non inferiore a quello minimo ammesso per ciascun metallo e siano muniti dal fabbricante o commerciante che li mette in vendita, di un marchio speciale assegnato e depositato nelle forme di cui all'art. 7.
tolto: Il marchio dovra' essere seguito dall'indicazione del titolo reale quando questo corrisponde a uno di quelli ammessi per il rispettivo metallo oppure del titolo ammesso immediatamente inferiore quando il titolo reale non risulti corrispondente a uno di quelli ammessi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 30 GENNAIO 1968, N. 46
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1934-02-05;305~art9 · fonte del testo